I figli maggiorenni hanno sempre diritto di essere mantenuti dai genitori?

Le disposizioni che derivano dalla nostra Costituzione (art.30) e dal Codice civile (art.315bis, 155quinques) dispongono che i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli quand’anche essi siano divenuti maggiorenni, e fino al raggiungimento dell’indipendenza economica.

La regola vale sia per le coppie in costanza o meno di coniugo, sia per quelle conviventi.

In linea di massima, il mantenimento verrà attuato mediante pagamento di un assegno periodico versato direttamente al maggiorenne, sempreché in assenza di separazione il giudice non disponga diversamente, qualora il figlio continui a convivere coi genitori.

E’ fatta salva l’ipotesi, ben chiarita dalla giurisprudenza, in cui il figlio,pur avendo ultimato il proprio percorso di formazione, non intraprenda volontariamente e coerentemente alcuna attività lavorativa.

In altre parole, il diritto al mantenimento dei maggiorenni cessa quando questi trovano un lavoro stabile, tale da garantirgli un tenore di vita coerente con l’ambiente sociale in cui sono cresciuti. Questo perché il mantenimento non deve fondare l’inerzia lavorativa dei figli: quest’ultimi sono tenuti ad attivarsi per reperire quell’occupazione che li ponga in sintonia col proprio percorso formativo e livello sociale.

Il mantenimento del figlio studente

Principi costituzionali e recenti modifiche al diritto di famiglia chiariscono poi come il figlio maggiorenne frequentante l’università abbia diritto ad essere mantenuto per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello che decida di entrare anticipatamente nel mondo del lavoro.

Ma l’essere universitario determina l’attribuzione di un diritto al mantenimento potenzialmente illimitato, o esiste un periodo di tempo ragionevole oltre il quale, in assenza di risultati apprezzabili, anche lo studente è tenuto ad attivarsi per reperire un’occupazione, cessando cosi di gravare sul bilancio familiare?

 

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La Suprema Corte ha recentemente avuto modo di intervenire sull’argomento (Cass.civ., sez.I, n.27377 del 06.12.2013), statuendo sull’assenza del diritto al mantenimento per una studentessa ultratrentenne fuori sede.

La vicenda, ove si discuteva anche del diritto all’assegnazione della casa familiare, vedeva contrapposti il marito, al quale era stata addebitata la separazione per una relazione extraconiugale, e la moglie coi due figli maggiorenni.

Nell’ultimo grado di merito, era stato confermato l’assegno di mantenimento alla moglie, ma anche la revoca di quello per il mantenimento dei figli, poiché la maggiore, ormai ultratrentenne, era ancora iscritta all’Università e viveva lontano dalla residenza familiare.

Ricorrendo in Cassazione, la donna insisteva per il riconoscimento dell’assegno a favore dei figli, contestando come non fosse stata provata la colpa della figlia maggiore nel procurarsi un reddito o comunque dimostrata la sua autosufficienza economica. Non si era tenuto conto dello stato di avanzamento degli studi, né della riconducibilità del ritardo accademico alla crisi familiare e conseguenti sofferenze.

Tuttavia, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, allineandosi a principi normativi e giurisprudenziali ormai consolidati in tema di mantenimento dei figli. “La figlia ultratrentenne, studentessa universitaria fuori sede, che per sua ingiustificata inerzia non provvede a terminare il corso di studi o a trovare una pur possibile attività remunerativa, perde il diritto al mantenimento da parte dei genitori.”.

Viene quindi confermata la cessazione dell’obbligo paterno di mantenimento, evidenziando che la figlia non ha conseguito né un titolo di studio, né, al pari del fratello, un pur possibile impiego remunerato.

I doveri dei genitori, pertanto, non possono spingersi oltre quel limite rappresentato dall’inerzia o ingiustificato rifiuto del figlio verso opportunità lavorative. Se travalicato, il diritto del figlio si tramuta in abuso.