E’ l’opinione del Tribunale di Cremona che (ordinanza 24.10.2013 n. 542) ha chiarito che il risarcimento del danno da perdita di chance non spetta ai prossimi congiunti della vittima.
Decidendo in un caso dove alcuni prossimi congiunti di un uomo, deceduto a seguito di malpractice medica, avevano chiesto il risarcimento del danno all’ospedale deducendo che le cure inidonee prestate al loro congiunto avevano pregiudicato le seppur minime chance di sopravvivenza del defunto, il tribunale ha escluso la loro legittimità ad agire perché solo congiunti e non anche eredi.
Innanzi tutto i giudici cremonesi ricordano la definizione di danno da perdita di chance come delineata nella nota sentenza della cassazione 4400/2004.
Il danno da perdita di chance è quel pregiudizio conseguente alla perdita effettiva di una occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, intesa con entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione.
Si tratta dunque, secondo il tribunale, di un danno emergente, consistente nella perdita di un elemento preesistente all’evento dannoso e già presente nel patrimonio del danneggiato.
Ne consegue che se la malpractice medica ha diminuito le chance di sopravvivenza, non vi è alcun interesse dei prossimi congiunti ad essere stato leso, ma solo quello del defunto, quindi il diritto al risarcimento dovrà essere azionato dai suoi eredi e solo da questi.
Secondo il tribunale i prossimi congiunti avrebbero potuto agire per il risarcimento derivante dalla lesione di un proprio interesse, ad es. al rapporto parentale, in caso di morte ma a condizione di dimostrare il nesso causale tra atto medico sbagliato e morte.