I primi sono quegli accordi tra i coniugi anteriori o contemporanei all’omologazione della separazione consensuale, trasfusi o no nell’accordo formale.
La giurisprudenza di merito li ritiene validi a condizione però che non incidono sul contenuto necessario della separazione stessa (in primo luogo la tutela della prole).
Una recente sentenza delle Cassazione 2012, n. 23713 sta aprendo la via al riconoscimento degli “accordi prematrimoniali”, cioè a quelli stipulati tra i futuri coniugi in vista di una futura separazione o divorzio.
La cassazione ha riconosciuto la validità dell’accordo (in quanto meritevole di tutela e non nullo come ritenuto da altra giurisprudenza in precedenza) allineandosi alla più evoluta giurisprudenza dei paesi di Common Law.
Si tratta di un importante passo avanti che consentirà ai futuri coniugi di regolare, prima del matrimonio, una materia di solito densa di interrogativi e causa di furiosi litigi, in modo tale che, ove l’evento traumatico (la separazione o il divorzio) si verifichi, le conseguenze patrimoniali di questo non costituiranno più motivo di contenzioso, in tutto o almeno per la parte preventivamente regolata. Questa soluzione potrà comportare una riduzione delle spese ed un accorciamento dei tempi delle cause di separazione o divorzio.