E’ sempre più frequente il verificarsi di casi di sottrazione internazionale di minori. L’incremento del fenomeno è dovuto al numero crescente di matrimoni misti.
Si ha sottrazione allorché un genitore trasferisce illegittimamente il figlio al’estero oppure impedisce il rientro del minore nel Paese di sua abituale residenza.
La materia è regolata dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20.11.1989 ratificata dall’Italia con L. 27.5.1991 n. 176, con la quale viene sancito il diritto del minore di mantenere una stabile relazione con entrambi i genitori, principio rafforzato nell’ordinamento italiano con la legge 54/2006, dalla Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980, dal Reg. CE 2201/2003 secondo cui è interesse preminente del minore quello di non essere sottratto arbitrariamente al suo ambiente di vita e che pertanto e ove tale violazione avvenga, debba essere ripristinata la situazione di fatto antecedente alla sottrazione.
Secondo l’art. 14 della Convenzione dell’Aia, per stabilire se vi sia stato o meno un trasferimento od un mancato ritorno illecito, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato ove è proposta la domanda può tener conto della legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Stato di residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti applicabili.
L’art. 11.6.7 Reg. CE 2011 dispone che il minore debba essere riportato nello stato membro dove aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento.
La competenza appartiene, ai sensi dell’art. 10 reg. CE 2011, all’autorità dello Stato nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento.
Anche l’art.8 Regolamento CE 2201/2003, prevede che “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente nello Stato membro alla data in cui sono aditi” L’autorità giurisdizionale dello Stato membro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro.
Quello che rileva, dunque, è, ai fini della giurisdizione, il concetto di residenza abituale.
Secondo il XII “’considerando”’ del regolamento n. 2201/2003 le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel regolamento sono ispirate all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa, appunto, che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente.
La Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22507, del 19 ottobre 2006 ha ritenuto che la nozione di residenza abituale “…corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione”
Rilevante, al fine di determinare la giurisdizione evitando così il c.d. foro shopping, è poi l’art. 19.2. Reg. CE cit. secondo il quale qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
In ultimo: il genitore che subisce la sottrazione internazionale del minore, potrà rivolgersi al tribunale dei Minori ai sensi dell’art. 333 c.c. chiedendo un provvedimento urgente che preveda il rintraccio del minore ed il suo rientro presso la residenza abituale. Circa la competenza ad emettere i provvedimenti urgenti significativa è la decisione della Corte di Giustizia che con la sent. 2.4.2009, C-523/07, ha ritenuto “applicabili i provvedimenti urgenti ai minori che hanno la loro residenza abituale in uno Stato membro, ma soggiornano temporaneamente o occasionalmente in un altro […] e si trovano in una situazione atta a nuocere gravemente al loro benessere, inclusi la loro salute o il loro sviluppo “.
In via alternativa o cumulativa il genitore potrà attivare la procedura prevista dall’art. 7 della Convenzione dell’Aia rivolgendosi all’Autorità Centrale che per l’Italia è stata individuata nel Dipartimento della Giustizia Minorile presso il Ministero dell Giustizia.
Avv. Luigi Cecchini